Si ordina di adottare le seguenti misure finalizzate alla riduzione delle emissioni di inquinanti in atmosfera:
1. Limitazioni strutturali
1.1 obbligo di utilizzare nei generatori di calore a pellets, di potenza termica nominale inferiore ai
35 kW, pellets che siano realizzati con materiale vegetale prodotto dalla lavorazione
esclusivamente meccanica di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips,
refili e tondelli di legno vergine, di sughero vergine, granulati e cascami di legno vergine, non
contaminati da inquinanti e sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO
17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, nonché l’obbligo di
conservazione della documentazione pertinente da parte dell’utilizzatore;
1.2 divieto di abbruciamento di materiale vegetale, di cui all’art. 10, comma 2 della l.r. 15/2018,
su tutto il territorio regionale, dal 15 settembre di ogni anno al 15 aprile dell’anno successivo,
ai sensi dell’ultimo periodo dell’art. 182, comma 6 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152 (Norme in materia ambientale), ad eccezione unicamente delle deroghe conseguenti a
situazioni di emergenza fitosanitaria disposte dalla competente autorità. Relativamente alla
combustione delle paglie e delle stoppie del riso, il divieto di abbruciamento rimane valido a
partire dall’1 settembre di ogni anno, su tutto il territorio regionale, fatte salve le aree risicole
con suoli asfittici, in cui l’interramento delle paglie del riso non è agronomicamente possibile
a causa della loro insufficiente degradazione, e per i soli casi in cui l’allontanamento dei
residui colturali non risulti possibile;
2. Limitazioni temporanee
Al raggiungimento delle soglie stabilite in relazione al “Nuovo Accordo di Programma per
l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nel Bacino
Padano” e in conformità alle deliberazioni della Regione Piemonte d.g.r. n. 42-5805 del 20 ottobre
2017 e d.g.r. n. 9-2916 del 26 febbraio 2021, sono adottate le seguenti misure temporanee,
aggiuntive rispetto alle limitazioni di cui al precedente punto 1 e valide tutti i giorni della settimana,
festivi compresi, dal 15 settembre di ogni anno al 15 aprile dell’anno successivo:
2.1 Allerta di 1° Livello - colore “ARANCIO”:
2.1.1 divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in
presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed
emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 5
stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal decreto attuativo
dell’articolo 290, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152;
2.1.2 divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d’artificio,
scopo intrattenimento, etc…), di combustioni all’aperto, ai sensi dell’ultimo periodo
dell’art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, ad eccezione
unicamente delle deroghe conseguenti a situazioni di emergenza fitosanitaria disposte
dalla competente autorità;
2.1.3 introduzione del limite a 18°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle
abitazioni, negli spazi ed esercizi commerciali, negli edifici pubblici fatta eccezione
per le strutture sanitarie;
2.1.4 divieto di spandimento dei liquami zootecnici, dei letami e dei materiali ad essi
assimilati, come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera r) del regolamento regionale
10/R/2007, e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe.
Sono assimilati ai liquami zootecnici, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera s) del
regolamento 10/R/2007, i digestati tal quali e le frazioni chiarificate dei digestati.
Sono, tuttavia, ammesse in deroga le seguenti tecniche di spandimento:
‒ distribuzioni svolte con interramento immediato, contestuale alla distribuzione;
‒ iniezione profonda (solchi chiusi);
‒ sulle sole superfici inerbite (prati avvicendati e permanenti) spandimento a bande,
applicando una delle seguenti tecniche:
• spandimento a raso in strisce;
• spandimento con scarificazione.
2.1.5 divieto di distribuzione di fertilizzanti, ammendanti e correttivi contenenti azoto di cui
al d.lgs. 75/2010, fatte salve le distribuzioni svolte con interramento immediato,
contestuale alla distribuzione;
2.1.6 potenziamento dei controlli con particolare riguardo a rispetto divieti di limitazione
della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di
combustioni all’aperto e di divieto di spandimento dei liquami.
2.2 Allerta di 2° livello – colore “ROSSO”
Al raggiungimento dello stato di allerta di 2° livello (colore “Rosso”), sono confermate e
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al precedente punto 2.1.